Successioni e donazioni-Avvocato Luise lla Ximenes Cassazionista
Avvocato Luisella Ximenes
Cassazionista
È quello scritto, datato e sottoscritto per intero e di pugno dal testatore.
È quello redatto dal notaio in presenza di due testimoni.
È sottoscritto dal testore (scritto da lui stesso, da un terzo o con strumenti meccanici) e poi consegnato al notaio, che ne attesta la consegna e l’attribuzione al testatore.
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È una dichiarazione di volontà unilaterale di volontà con il quale il chiamato si trasforma in erede.
Sono i soggetti legati al de cuius da vincoli di parentela o coniugio, ai quali è necessariamente destinata una parte del patrimonio del defunto detta "quota di legittima";
Ha lo scopo di segregare un patrimonio per scopi precisi anche a tutela di soggetti determinati.
Si tratta di quelle azioni volte a far conseguire, ai legittimari, la quota di eredità lesa.
In passato la legge vietava le donazioni tra coniugi, ma la corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva la loro inammissibilità e ha, così, reso le donazioni tra coniugi pienamente valide ed efficaci.
È lo strumento con il quale un genitore può anticipare al proprio figlio una parte della futura successione.
È quella fatta in funzione di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri soggetti in favore di uno o di entrambi gli sposi. Tale donazione non ha efficacia se non si verifica la condizione della successiva celebrazione del matrimonio.
Si tratta di atti che producono i medesimi effetti economici della donazione diretta, pur non seguendo uno schema tipico.
Il proprietario può donare la proprietà (o meglio, la nuda proprietà) di un bene, riservandosi su questo un diritto "limitato", quale è il diritto di usufrutto.
Nei casi di ingratitudine del donatario o di sopravvenienza di figli, la donazione - purché non rimuneratoria o obnuziale - può essere revocata.