Profili penalistici-Avvocato Luise lla Ximenes Cassazionista

Avvocato Luisella Ximenes
Cassazionista 

    Profili penalistici

I profili penalistici delle materie trattate dall'Avv. Ximenes vengono coltivati ed approfonditi in parallelo con quelli civilistici al fine di garantire la migliore difesa delle ragioni del proprio assistito.
Si offre la tutela di cui il Cliente ha bisogno nei momenti di maggiore difficoltà, sia come indagato/imputato che persona offesa. La famiglia, il luogo nel quale ogni individuo dovrebbe sentirsi più sicuro e dove dovrebbero essere trasmessi affetto, comprensione, protezione e buoni principi, rischia invece di diventare, in caso di violenze e maltrattamenti, il luogo più pericoloso e omertoso. Violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, sottrazione di minorenni, sottrazione di persone incapaci, sottrazione e trattenimento di minore all’estero, abuso dei mezzi di correzione, stalking, ecc...
Nei procedimenti penali, si può ricorrere alle indagini difensive di cui al titolo VI bis del libro V del codice di procedura penale (artt. 391 bis ss. C.p.p.), introdotta con la legge n. 397 del 7 dicembre 2000, al fine di ricercare la verità, sia quando difende l’imputato che la persona offesa dal reato. Sul punto l’art. 327 bis C.p.p., introdotto sempre dalla L. n. 397/2000, dispone che “fin dal momento dell’incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e finalità stabilite dal titolo VI bis”. Spesso il ricorso alle indagini difensive durante la fase delle indagini preliminari, nonché il contraddittorio con la Pubblica Accusa, attraverso il deposito di memorie difensive e di documenti, consente di giungere all’archiviazione totale o parziale di un procedimento penale, e tutto ciò giova incredibilmente al Cliente, il quale attraverso questo potente strumento processuale, riesce ad evitare la sofferenza portata dal processo penale con tutte le sue conseguenze assai pregiudizievoli. Con l’espressione “investigazione difensiva“, si tratta di quelle investigazioni che possono essere svolte dal difensore e che sono finalizzate a ricercare e ad individuare gli elementi di prova nell’interesse del proprio Assistito.
Un elemento di particolare rilievo, è costituito dal fatto che le indagini difensive possono essere compiute non solo quando risulta già in corso un procedimento penale a carico del proprio Cliente, ma anche quando la sua instaurazione è solo eventuale; in tal caso si parla di “indagini difensive preventive”, le quali sono regolate dall’art. 391 novies c.p.p. l’introduzione della disciplina delle indagini difensive rappresenta il tentativo operato dal Legislatore di dare concreta e piena attuazione del principio della “parità delle armi” tra Accusa e Difesa, tipizzando le attività e gli strumenti d’investigazione, nonché regolandone le modalità di espletamento da parte dell’avvocato. È innegabile che, quale diretto effetto, anche la figura e il ruolo del difensore penale risulti stravolto: egli non è più soltanto un “demolitore” dell’atto d’indagine del P.M., ma egli stesso, in prima persona, può raccogliere fonti di prova.
Gli atti costituenti attività investigativa del difensore confluiscono in quello che l’art. 391 octies c.p.p. denomina “fascicolo del difensore”, i cui elementi di prova favorevoli al proprio Assistito ivi contenuti possono essere presentati: Al Pubblico Ministero; Al Giudice per le Indagini preliminari o dell’udienza preliminare; Al Giudice indipendentemente dal fatto che debba o meno prendere una decisione. Forme e finalità stabilite dal titolo VI bis (391 bis – 391 septies C.p.p.). Le indagini che possono concretamente essere espletate dall’avvocato penalista, sia quale difensore dell’indagato/imputato, sia della persona offesa del reato o delle altre parti private, possono essere suddivise in due grandi categorie: Indagini da fonti dichiarative l’art. 391 bis c.p.p. concede la possibilità al difensore, al sostituto del difensore, agli investigatori privati, nonché ai consulenti tecnici di avere con persone in grado di riferire circostanze utili all’attività investigativa, un colloquio ovvero di ricevere dichiarazioni scritte o diassumere informazioni. Nello specifico: Colloquio: si intende una conversazione informale di cui non si redige alcuna documentazione né scritta né in forma di registrazione audio; Dichiarazione scritta: deve intendersi un atto scritto, autenticato dal difensore, contenente affermazioni da colui che le rende; Assunzione di informazioni: si fa riferimento ad un colloquio documentato in cui il soggetto risponde alle domande del difensore.
Tali operazioni sono sempre precedute da una serie di avvertimenti dati dal difensore all’interlocutore, tra cui anche l’avviso circa la facoltà di non rispondere. Nel caso in cui il soggetto si avvale di tale facoltà, il difensore può sempre chiedere – ai sensi dell’art. 391 bis commi 10 e 11 C.p.p. – che l’audizione sia disposta dal P.M. oppure può richiedere un incidente probatorio. Sulla base di tali dati emerge limpidamente uno dei principali limiti dei poteri di indagine del difensore il quale, a differenza della Pubblica Accusa, non dispone di poteri coercitivi diretti. Indagini dirette e altre investigazioni Il difensore nell’esercizio dei poteri investigativi può altresì: Richiedere ed estrarre copia di documentazione in possesso della Pubblica Amministrazione (art. 391 quater p.p.); Accedere a luoghi e visionare cose, effettuando descrizioni, rilievi tecnici, fotografici,… (art. 391 sexies p.p.). Accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico con l’autorizzazione di chi ne ha la disponibilità ed, in difetto, con l’autorizzazione del giudice (art. 391 septies p.p.). Compiere accertamenti tecnici non ripetibili previo avviso al P.M. (art. 391 decies, c.3 e 4p.p.).