Diritto di famiglia-Avvocato Luise lla Ximenes Cassazionista

Avvocato Luisella Ximenes
Cassazionista 

Diritto di famiglia
ll diritto di famiglia in senso oggettivo è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e ancora di parentela e affinità. L’Avvocato Luisella Ximenes, offre assistenza ai propri clienti assistenza legale giudiziale e stragiudiziale per tutte le problematiche attinenti al diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento, riconoscimento di paternità, tutela dei minori, questioni ereditarie ecc...).
Di seguito un elenco dei casi più frequenti in cui operiamo:
  • Matrimonio
  • Separazione
  • Divorzio
  • Tutela legale nei provvedimenti presidenziali
  • Assegno di mantenimento per il coniuge ed eventuale precetto di pagamento
  • Precetto di pagamento su condizioni di separazione non onorate
  • Precetto di pagamento in caso di non corresponsione aggiornamento ISTAT dell’assegno di mantenimento
  • Rapporti patrimoniali dopo la separazione, assegnazione casa coniugale
  • Affidamento congiunto e disgiunto dei figli nati in costanza di matrimonio
  • Accordi sull’affidamento dei figli anche fuori dal matrimonio, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti urgenti
  • Rapporti patrimoniali fra conviventi Tutela penale in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare art. 570 c.p.convivenza/unioni civili
  • Tutela dei minori
  • Adozioni nazionali ed internazionali / affidamento
  • Patrimonio
  • Ordine di protezione e allontanamento del coniuge (provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del coniuge che sia "causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro" per impedire il protrarsi di atteggiamenti violenti in ambito domestico).
  • Trascrizione matrimoni esteri e loro validità (la trascrizione costituisce un passaggio necessario per ufficializzare l'esistenza in italia del matrimonio celebrato all'estero tra un cittadino italiano e uno straniero).
  • Scioglimento della comunione (la comunione si scioglie, oltre che per la separazione personale dei coniugi, anche per altre cause elencate all'art. 191 c.c. quali, per esempio, l'annullamento del matrimonio, il mutamento convenzionale del regime, la dichiarazione di assenza o di morte presunta di un coniuge).
  • Divisione giudiziale della comunione (è il procedimento mediante il quale, successivamente alla pronuncia di scioglimento della comunione e in difetto di un accordo sulla ripartizione dei beni, il giudice divide in parti eguali l'attivo e il passivo della comunione).
SEPARAZIONE / DIVORZIO
L’attività dello studio si sofferma, in particolare, su tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale che incrinatosi mina la forza e l'entità della famiglia. Lo studio offre assistenza legale nelle procedure di separazione e di divorzio, tentando sempre di trovare una conciliazione con l’altro coniuge, al fine di giungere ad una rapida separazione consensuale. Specie in presenza di figli, salvo la presenza di condizioni pregiudizievoli da portare innanzi al Giudice, è sempre consigliabile vivere il momento della separazione o del divorzio, tentando di accordarsi sulla regolamentazione economico-patrimoniale nonché sulla regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli, laddove ve ne siano.
Lo studio cura le incombenze che conducono alla separazione dei coniugi, sempre traumatica e dolorosa, ma indispensabile ad assicurare nuove libertà e diverse opportunità per non imprigionarsi nello sbaglio, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio che ratifica e conferma un nuovo programma di vita già segnato dalla separazione e segna la fine della coppia coniugale, ma anche delle reciproche aspettative successorie. Il dovere fondamentale è tutelare i figli, incolpevoli della rivoluzione familiare. L’assistenza legale fornita in questo settore dallo studio Ximenes, si realizza prestando scrupolosa attenzione ai problemi relativi all’affidamento della prole, connotandosi per il costante interesse verso tutte le questioni sottese alla continua evoluzione degli istituti giuridici in materia.
  • Separazione consensuale
    La separazione è consensuale quando sono i coniugi a ad accordarsi, per iscritto, su ogni questione relativa alla sospensione del loro vincolo matrimoniale (questioni patrimoniali, mantenimento coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale). A differenza della separazione giudiziale, la separazione consensuale ha indiscussi vantaggi: è infatti possibile regolamentare questioni accessorie - che il tribunale giudizialmente non potrebbe risolvere - come per esempio prevedere trasferimenti immobiliari, regolamentare l'uso della casa delle vacanze ecc. Inoltre, una volta depositato l'accordo presso la cancelleria del Tribunale basterà per le parti comparire una sola volta e attendere poi l'omologa della separazione.
  • Separazione giudiziale
    La separazione giudiziale è il procedimento a cui si ricorre ogni volta in cui la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile e/o vi è pregiudizio all’educazione dei figli, ma tra gli stessi non vi è un accordo tra i coniugi né intesa in merito alle questioni relative alla sospensione del loro vincolo matrimoniale e può essere richiesta, anche da uno solo dei coniugi. In tale ipotesi, è il giudice che disciplina e regolamenta ogni aspetto inerente la gestione dei rapporti patrimoniali e personali tra coniugi (anche con riferimento ai figli) e che, in presenza di determinati presupposti, pronuncia l'addebito. La determinazione degli onorari legali dovuti per una procedura di separazione giudiziale è più complessa, in quanto sovente il procedimento nato come giudiziale si converte in consensuale.
EFFETTI DELLA SEPARAZIONE LEGALE
  • Effetti personali
    • Cessazione per entrambi i coniugi dell’obbligo di fedeltà, dell’obbligo di convivenza e dell’obbligo di collaborazione.
    • Permanenza dei doveri di ciascun coniuge nei confronti dei figli (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale)
    • Cessazione della presunzione di paternità.
  • Effetti patrimoniali
    • Scioglimento della comunione legale.
    • Diritto del coniuge economicamente debole (indisponibilità di redditi propri adeguati) a ricevere un contributo al mantenimento da parte dell’altro coniuge (salvo il caso in cui la separazione sia addebitata proprio al soggetto economicamente debole, il quale può al più richiedere gli alimenti se in stato di bisogno).
    • Permanenza dei diritti di successione ereditaria di un coniuge nei confronti dell’altro.
  • Addebito
    Nel caso in cui il fallimento della vita coniugale sia da ricondurre a comportamenti posti in essere da uno solo dei due coniugi in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (fedeltà, collaborazione, coabitazione, assistenza morale e materiale), il giudice, su richiesta della parte interessata, può pronunciare sentenza di separazione con addebito. Gli effetti della pronuncia di addebito per il coniuge colpevole sono la perdita dei diritti successori e l’impossibilità di ottenere l’assegno di mantenimento dall’altro coniuge (salva la facoltà di chiedere gli alimenti se è in stato di bisogno).
  • Modifica condizioni di separazione
    Le condizioni della separazione sono tutti sempre modificabili ai sensi dell’art. 710 c.p.c. (es: riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento da versare in favore dell’altro coniuge in caso di cambiamento della propria situazione economico-patrimoniale) su richiesta di parte qualora intervengano "nuove" circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti tali.
  • Assegnazione della casa coniugale
    È finalizzata alla tutela dei figli al fine per evitare loro il trauma di dover cambiare casa, quartiere, frequentazioni e abitudini di vita consolidate. Pertanto il giudice, in presenza di figli minori o maggiorenni, ma economicamente non autosufficienti, assegna la casa familiare al genitore che continuerà a convivere con loro.
  • Mantenimento dei figli
    In caso di separazione, il giudice, a norma degli art. 316bis e 337 c.c. dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità, al mantenimento dei figli, tenuto conto delle loro esigenze di vita e del contesto sociale e familiare cui appartengono, oltreché di altri criteri indicati dalla legge.
  • Mantenimento del coniuge
    Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri che gli consentano di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, il giudice può imporre all'altro di versare al coniuge "non colpevole" della separazione un assegno periodico, la cui entità deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato, dei bisogni dell'altro e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
  • Separazioni internazionali
    È la separazione che interessa le coppie di nazionalità diverse ed coppie miste o, comunque sia, che interviene tra coniugi che hanno la stessa cittadinanza ma risiedono all'estero o hanno intenzione di trasferircisi.
  • Pensione di reversibilità
    È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata al coniuge superstite legalmente separato e titolare di un assegno di mantenimento.
  • Rilascio e revoca passaporto del coniuge
    Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere la sua autorizzazione sostituiva dell'assenso dell'altro genitore. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
  • Separazione con negoziazione assistita
    È la separazione consensuale conclusa tra le sole parti assistite dai loro difensori senza l'intervento del giudice. È possibile solo in presenza di determinati requisiti.
  • Divorzio congiunto
    Quando vi sia accordo tra i coniugi su tutte le condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
  • Divorzio contenzioso
    Quando non sia stato possibile raggiungere alcun accordo sulle condizioni relative allo scioglimento/cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
  • Modifica delle condizioni di divorzio
    Ogni disposizione della sentenza di divorzio concernente l'affidamento dei figli e le questioni economiche può essere modificata o revocata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi divorziati qualora intervengano "nuove" circostanze di fatto e di diritto - rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti.
  • Negoziazione assistita
    A far data da dicembre 2014, è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita. Tale procedimento offre la possibilità per i coniugi di separarsi o divorziare trovando un accordo consensuale, senza sostanzialmente adire il Tribunale. La procedura è applicabile sia in presenza che in assenza di figli ed è necessario l’ausilio e la rappresentanza da parte di un avvocato. Nel caso in cui non vi siano dei figli, l’accordo raggiunto, sottoscritto ed autenticato dai legali delle parti, è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale fornisce il nulla osta, ottenuto il quale si trasmette l’accordo all’Ufficiale di Stato civile, il quale provvede agli adempimenti successivi necessari. Se vi sono dei figli, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo, solo se esso è rispondente all’interesse dei figli. La negoziazione assistita permette un’accelerazione significativa dei tempi, ma è necessaria un’ampia collaborazione da parte dei coniugi ed una quasi assenza di contrasti tra gli stessi.
  • Mantenimento dei figli
    Il giudice dispone che ciascun genitore sia obbligato, in misura proporzionale alle proprie capacità - redditi e/o patrimonio - al mantenimento dei figli anche una volta ottenuto il divorzio, tenuto conto delle esigenze di vita della prole e del contesto sociale e familiare cui appartengono.
  • Mantenimento dell'ex coniuge
    L'assegno divorzile è una contribuzione economica con funzione sostanzialmente assistenziale che, ove ritenuta opportuna dal Giudice, deve essere versata periodicamente all'ex coniuge.
  • Accordi una tantum
    In sede di divorzio la legge dà la possibilità alle parti di scegliere le modalità con cui assolvere l'obbligo patrimoniale che un ex coniuge ha nei confronti dell'altro: con l'assegno divorzile, o, in alternativa, con un'attribuzione in un'unica soluzione che può risolversi o con la corresponsione di una somma di denaro - da non dichiararsi ai fini dell'irpef - o mediante il trasferimento di un bene immobile o di altro diritto reale. Nel caso di liquidazione "una tantum" è però necessario l'accordo delle parti e l'accertamento del tribunale sulla congruità della somma offerta. Mantenimento del cognome maritale Con la pronuncia di divorzio la “ex” moglie perde il diritto di utilizzare il cognome maritale. È possibile però chiedere al giudice incaricato di pronunciarsi sullo scioglimento o sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio - in casi specifici - l'autorizzazione a continuare ad utilizzare il cognome dell'ex marito.
  • Divorzio breve
    A far data dal 26 maggio 2015 è entrato in vigore il cd. “Divorzio breve”. Oggi, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, se la separazione è avvenuta consensualmente si può chiedere il divorzio già dopo sei mesi. Se invece la separazione è stata giudiziale, occorrerà attendere un anno. Il termine di sei mesi o un anno decorre dalla comparizione – nel giudizio di separazione – dei coniugi avanti al Presidente. La nuova norma si applica anche ai procedimenti già in corso all’entrata in vigore della legge. La nuova legge modifica altresì il termine di scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Essa si scioglierà dal momento in cui il Presidente del Tribunale, in sede di prima comparizione delle parti, autorizza i coniugi a vivere separati. In precedenza, invece, la comunione dei beni tra i coniugi si scioglieva solo con la sentenza di separazione.
  • Pensione di reversibilità
    È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata all'ex coniuge superstite legalmente divorziato e titolare di un assegno di mantenimento. Diritto al TFR È il diritto del coniuge titolare di un assegno divorzile non passato a nuove nozze, a ottenere una percentuale, dell'indennità di fine rapporto maturata dall'ex coniuge.
  • Rilascio e revoca passaporto dell'ex coniuge
    Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
CONVIVENZA / UNIONI CIVILI
  • Rapporti patrimoniali e personali tra conviventi
  • Ordine di protezione contro gli abusi familiari e allontanamento del convivente
    Provvedimenti che il giudice adotta per ordinare la cessazione della condotta del convivente che sia "causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale o alla libertà dell'altro" per impedire il protrarsi di atteggiamenti violenti in ambito domestico.
  • Attribuzione patrimoniale in favore del convivente omosessuale
    La possibilità di trasferire una parte del proprio patrimonio (mobiliare o immobiliare), in vita o mortis causa, al convivente eterosessuale o omosessuale.
  • Scioglimento unioni civili e contratti di convivenza
    Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. L’attività dello studio si concentra tanto sulla fase prodromica rispetto alla stipula dell’unione civile – e, dunque, relativa all’attività di consulenza prestata a chi volesse meglio approfondire gli aspetti della nuova normativa – quanto sulla fase patologica, ovvero allo scioglimento dell’unione civile. La legge 20 maggio 2016 n. 76, inoltre, disciplina la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti molti dei diritti riconosciuti ai coniugi uniti in matrimonio (ad esempio in caso di malattia o ricovero viene riconosciuto il diritto reciproco di visita e di assistenza, in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza; il diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto, ecc..). Lo studio Ximenes fornisce assistenza e consulenza ai conviventi di fatto al fine di far comprendere, ed applicare al meglio, gli strumenti offerti dalla nuova normativa, ivi compresa la possibilità di redigere i c.d. contratti di convivenza ex art. 1, comma 50, l. 76/2016. Tali contratti sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In altri termini, i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, che lo studio valuta caso per caso, a seconda delle diverse fattispecie, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.
  • Trust
    Ha lo scopo di blindare un patrimonio per scopi precisi, anche a tutela dei conviventi.
  • Diritti successori
    Diritti che l'ordinamento riserva al convivente more uxorio in caso di premorienza dell'altro.
  • Mobbing
    Il mobbing familiare si sostanzia in ripetute condotte irriguardose assunte da parte del convivente nei confronti dell'altro, fino a farle sfociare in atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, spesso anche pubblici.
  • Stalking
    Lo stalking familiare si sostanzia in un comportamento assillante e invasivo della vita del partner, mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive nei suoi confronti che ne condizionano negativamente la vita quotidiana.
  • Rilascio e revoca passaporto dell'ex convivente
    Nel nostro ordinamento se si è genitori di figli minori al fine di richiedere il rilascio o il rinnovo del proprio passaporto è necessario l'assenso dell'altro genitore. In difetto, è necessario rivolgersi al giudice tutelare per ottenere l'autorizzazione sostituiva del mancato assenso dell'altro genitore. Ancora il passaporto di uno dei genitori può essere revocato su richiesta dell'altro genitore quando il titolare non è in grado di provare il suo adempimento degli obblighi di mantenimento che riguardino i figli minori.
TUTELA DEI MINORI
In materia di diritto minorile, si occupa di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento, dei procedimenti di adottabilità e delle richieste diaffidamento. I figli costituiscono l'unica responsabilità davvero irrinunciabile. I genitori hanno essenzialmente doveri ai quali corrispondono diritti insindacabili dei figli: al mantenimento, all'istruzione, all'educazione, all'assistenza morale, al rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Particolare cura viene posta dallo studio riguardo l’adozione di strumenti giuridici a garanzia e tutela dei minori in ambito familiare e per l’esecuzione in loro favore delle statuizioni rese dal tribunale in caso di separazione e di divorzio dei genitori. Assoluto rilievo assume in proposito, la recente legge 8 febbraio 2006 n. 54, che è andata ad incidere profondamente nella materia dell’affidamento della prole nel caso in cui venga meno il vincolo coniugale tra i genitori, introducendo l’istituto dell’affido congiunto come regola e direttiva generale per il giudice, da osservare nell’interesse specifico del minore. Il nuovo assetto disegnato dalla riforma supera pertanto il vecchio affido monogenitoriale, in passato utilizzato di norma dai giudici secondo un automatismo fatto oggetto di critiche sotto più punti di vista, introducendo per di più un regime transitorio che rende applicabile la nuova regola anche alle separazioni e ai divorzi già pronunciati dal tribunale. L’attività dello studio si incentra, altresì, sulla predisposizione e l’adozione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e finalizzati alla protezione del minore in caso di uso distorto della responsabilità genitoriale. Vengono, trattate le iniziative processuali avanti il giudice tutelare, nel caso in cui il minore rimanga privo dei genitori o nel caso in cui questi siano incapaci di esercitare la responsabilità su di esso, od ancora per l’ottenimento di provvedimenti a tutela del patrimonio del minore medesimo, nonchè l’esperimento delle procedure atte ad ottenere il riconoscimento giudiziale o volontario dei figli da parte dei genitori naturali, nonché per la cura degli adempimenti relativi all’adozione e affidamento di minori italiani o stranieri.
  • Affidamento e collocamento figli minori
    Quando i genitori si separano, siano essi coniugati o conviventi, i figli potranno essere affidati congiuntamente a entrambi o, in caso di grave pregiudizio del minore, a uno di essi e saranno collocati presso il genitore più in grado a soddisfare le loro esigenze quotidiane.
  • Protezione e tutela del minore
    Nelle situazioni di particolare conflittualità tra i genitori, è opportuno agire con la massima tempestività e in stretta collaborazione con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria al fine di garantire il primario interesse del minore.
  • Donazione a minori
    È possibile, purché sia valutata corrispondente all'interesse del minore e autorizzata dal giudice tutelare.
  • Eredità a favore dei minori
    Nell'ipotesi in cui beneficiario di un'eredità sia un soggetto minore, la procedura che regola la materia è particolare: saranno infatti i genitori ad accettare l'eredità, con beneficio d'inventario, in nome e per conto del minore, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
  • Pensione di reversibilitá
    È la quota di pensione di cui era titolare il defunto riservata ai figli minori, universitari, inabili superstiti.
  • Regolamentazione del diritto di espatrio del minore
    Per legge tutti i minori devono avere un proprio documento individuale e non possono più essere iscritti su quelli del padre e della madre. Il genitore (coniugato/convivente o separato/divorziato) che richiede il passaporto per il figlio minore deve naturalmente avere l'assenso dell'altro genitore; in mancanza, dovrà rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere il nulla osta.
  • Limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale
    Il giudice può pronunciare la limitazione e/o decadenza dalla responsabilità genitoriale, se il genitore trascura i doveri a essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio.
  • Tutela frequentazione minori con i nonni e gli zii
    Il decreto legislativo 154/2013, in attuazione della legge 219/2012, con l'intento di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, ha riconosciuto e codificato il diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Qualora questo diritto fosse ostacolato, gli ascendenti sono legittimati a rivolgersi al Tribunale.
  • Rappresentanza e amministrazione beni dei minori
    La rappresentanza legale del minore e l'amministrazione dei suoi beni è, di norma, affidata ai genitori oppure ad uno solo se l'altro è deceduto o ha un impedimento definitivo o temporaneo (lontananza, incapacità, decadenza dalla responsabilità genitoriale). In caso di genitori incapaci o di minori orfani tale potere spetta al tutore nominato dal Tribunale.
  • Cura dei beni del minore
    I genitori hanno il dovere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione nell'interesse del proprio figlio; non possono, però, compiere atti di straordinaria amministrazione se non con l'autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità per il figlio minore.
  • Tutela minori orfani
    Quando un minore rimane orfano, l'autorità giudiziaria nomina un tutore che potrà essere quello già designato dal genitore o, in assenza individuato tra gli ascendenti e gli altri parenti o affini del minore.
  • Cambiamento del cognome
    Il genitore, o chi eserciti la responsabilità genitoriale sui minori cui si intenda cambiare o aggiungere un altro nome e/o cognome, devono presentare istanza al prefetto.
  • Aggiunta del cognome materno al cognome paterno
    Chiunque può chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. In caso di mancato assenso da parte del padre all'aggiunta del cognome materno al figlio, sarà necessario rivolgersi al Prefetto. Il figlio nato fuori del matrimonio assumerà il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
  • Tutela dell'immagine e della riservatezza dei minori
    La persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile; a maggior ragione, quando si parla di minori, alla tutela della dignità e riservatezza si aggiunge la necessità di garantire un armonico sviluppo della loro personalità e, pertanto, si impongono maggiori limiti e cautele. La regola generale stabilita dalla legge sul diritto d'autore è che il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).
  • Riconoscimento dei figli
    Quando un bambino nasce da genitori non sposati, il figlio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Il genitore che non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita potrà farlo successivamente previo consenso dell'altro genitore o, in assenza, giudizialmente.
  • Disconoscimento dei figli
    L'azione di disconoscimento della paternità può essere esercitata dal padre, dalla madre e dal figlio nel rispetto dei termini di prescrizione
  • Sottrazione internazionale di minori
    Si tratta dell'illecito trasferimento del bambino, da parte di uno dei genitori, in uno stato diverso da quello nel quale il minore aveva la propria residenza abituale, senza il consenso dell'altro.
ADOZIONI nazionali ed internazionali / AFFIDAMENTO
L'adozione è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono (e di adottabilità) ed in ambito internazionale quando tale stato viene dichiarato dalle competenti autorità di un paese estero. L'adozione nazionale ed internazionale sono rispettivamente disciplinate dalla l. 4 maggio 1983 n. 184 (modificata con l. 28 marzo 2001 n. 149) e dalla Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1983 ratificata in Italia con la legge 476 del 1998 che ha modificato la legge 184 del 1983 in tema di adozione di minori stranieri. Sul piano interno, la funzione dell’adozione, come si può desumere dal tenore dall’art. 1 della L. 184, è il diritto del minore ad una famiglia che viene posto in primo piano e che la legge intende garantire. In materia internazionale, la Convenzione dell’Aia del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, disciplina la cooperazione fra le autorità competenti nel Paese d’origine del minore e quelle nel Paese d’accoglienza. Tutti i minori hanno diritto alla nostra attenzione e alla nostra responsabilità. I minori senza famiglia e in difficoltà hanno diritto all’adozione, che è un indispensabile strumento di tutela sociale e personale e non la risposta a un egoistico bisogno.
  • Adozione internazionale
È l'adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità)
  • Adozione del maggiorenne
È uno strumento che mira essenzialmente a tutelare primariamente l’interesse dell’adottante senza figli che desideri trasmettere a qualcuno il proprio patrimonio e il nome della famiglia.
  • Adozione da parte del single
Nell'ordinamento italiano è consentito, solo in casi particolari e al ricorrere di determinati presupposti.
PATRIMONIO
Il denaro è sì uno strumento, ma fondamentale e indispensabile, per affrontare ogni momento della nostra esistenza e per conquistare l’autonomia che garantisce dignità all’individuo.
  • Trust
  • Fondo patrimoniale
  • Recupero crediti
  • Divisione dei patrimoni
  • Impresa familiare
  • Sequestri in Italia e all’estero
  • Patto di famiglia
  • Vincolo di destinazione
  • Negozio fiduciario